Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1946 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. 96 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque ufficiale od agente autorizzato esse siano accertate, se l'accertamento sia avvenuto sulle strade statali, e' per intero devoluto all'Azienda autonoma statale della strada.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici determinera' ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. PRESIDENZIALE 27 GIUGNO 1946, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art28 · fonte del testo