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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, potra' essere istituita, dopo il primo biennio di funzionamento dell'Azienda, una tassa di bollo sulle automobili temporaneamente introdotte in Italia nella misura massima di L. 200 per ogni automobile.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, e udito il Consiglio dei Ministri, potranno essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che le sono affidati.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art29 · fonte del testo