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[1]Per l'esercizio finanziario 1928-29 il bilancio dell'Azienda sara' approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

[2]Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda al 30 giugno 1928.

[3]L'Azienda provvedera' a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativi agli esercizi decorsi.

[4]I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per la tassa di circolazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 2383, al Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, restano acquisiti allo Stato che devolvera' alle Provincie ed ai Comuni la loro quota riferibile al primo semestre del 1928 ed all'Azienda meta' del provento netto.

[5]I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per contributo di miglioramento stradale di cui al R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, restano acquisiti allo stato che li devolvera' per meta' all'Azienda e per l'altra meta' alle Provincie ed ai Comuni nella proporzione stabilita per le quote di partecipazione alla tassa di circolazione sulle automobili.

[6]I proventi di cui ai commi precedenti riscossi dal 1° luglio 1928 in poi restano per intero all'Azienda.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art30 · fonte del testo