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[1]La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

[2]Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la direzione generale dell'Azienda, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che cio' importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art32 · fonte del testo