Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. Leggi il testo vigente →
[1]I funzionari tecnici del Real Corpo del Genio civile di grado non superiore all'ottavo possono essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia stradale purche' sieno riconosciuti idonei dalle Commissioni di avanzamento e colle modalita' che saranno stabilite con le norme da emanarsi a termini dell'articolo precedente.
[2]Un numero di posti equivalente a quello che si rendera' vacante nei ruoli del Genio civile per l'avvenuto passaggio nei quadri degli ufficiali della Milizia stradale dei funzionari suddetti andra' in aumento dell'organico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
[3]E' data facolta' al Ministro per i lavori pubblici di provvedere a nuove assunzioni di personale nei ruoli tecnici del Genio civile, per coprire i posti che si renderanno vacanti in seguito ai passaggi di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di venti posti. I posti eccedenti tale numero dovranno essere soppressi.
[4]La ripartizione fra i vari gradi dei posti che dovranno essere soppressi sara' stabilita, con criterio di proporzionalita', mediante decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946
