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[1]A cura del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sara' altresi' provveduto:

[2]1° alla istituzione ed all'ordinamento di un canone sulla pubblicita' lungo le strade statali i cui proventi saranno devoluti a favore dell'Azienda;

[3]2° alla revisione della misura dei canoni di concessioni ed autorizzazioni per la occupazione e l'attraversamento delle strade gestite dall'Azienda. Quando la revisione concerne canoni dovuti per l'occupazione e l'attraversamento della sede stradale con ferrovie, tramvie e funivie la revisione stessa sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quelle per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art36 · fonte del testo