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E' data facolta' al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, alla costruzione, alla manutenzione, sistemazione e polizia delle strade pubbliche non contemplate nella presente legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art39 · fonte del testo