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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ed occorrendo di concerto con gli altri Ministri interessati, sara' provveduto, anche derogando alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 maggio 1928 - Anno VI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Giuriati - Volpi - Ciano.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art41 · fonte del testo