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Per tutto quanto non sia da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione giusta il precedente art. 5, provvede il Ministro o per sua delegazione il direttore generale, sentito, ove occorra, il parere dei funzionari tecnici nei limiti e con le modalita' che saranno stabilite con successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art9 · fonte del testo