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L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge. L'Azienda rimborsera' allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 28 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art17 · fonte del testo