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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Azienda, che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1966-67, l'Azienda potra' affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'art. 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 28 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art19 · fonte del testo