Art. 7 — Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione Statuto dell'Opera
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere dei Consiglio di Stato, sara' provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge. Entro lo stesso termine sara' altresi' approvato lo statuto dell'Opera.
Testo vigente dal 16 agosto 1954
