Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita

Art. 7 — Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione Statuto dell'Opera

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere dei Consiglio di Stato, sara' provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge. Entro lo stesso termine sara' altresi' approvato lo statuto dell'Opera.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632~art7 · fonte del testo