Art. 1 — Denominazione, natura e durata
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E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697. ((Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile)). Esso ha sede legale e amministrativa in Savona. La sua durata e' fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 21 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
