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E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697. ((Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile)). Esso ha sede legale e amministrativa in Savona. La sua durata e' fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1968 al 21 agosto 1971. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697. tolto: L'Ente autonomo e' persona giuridica di diritto pubblico aggiunto: Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile. Esso ha sede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art1 · fonte del testo