Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e puo' essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti. Il comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. Le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo non sono valide se non intervengono la meta' piu' uno dei rispettivi componenti. Nella seconda convocazione, che dovra' aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parita' la votazione sara' rinnovata; verificandosi ancora la parita' prevale il voto del presidente. A ciascun componente del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art12 · fonte del testo