Art. 14 — Atti soggetti a controllo
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Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:
- a)le materie oggetto del regolamento organico del personale;
- b)le tasse di cui all'art. 4;
- c)le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7), lettera a);
- d)i mutui e le altre operazioni finanziarie. Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7), lett. g), sono approvate con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici. Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive sino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta. Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato. Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consente.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
