Art. 15 — Esercizio finanziario
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L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo. Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
