Art. 18 — Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali
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Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ((ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.)) Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'amministrazione comunale.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
