Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Art. 3 — Attribuzioni
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L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:
- 1)studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali, nonche' quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;
- 2)elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonche' il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti. - L'esecuzione dei suindicati lavori puo' essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'ente portuale, ove se ne ravvisi la necessita'. L'ente e' autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;
- 3)provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonche' all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;
- 4)amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 5)esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;
- 6)concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;
- 7)promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;
- 8)provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;
- 9)provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;
- 10)raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;
- 11)amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;
- 12)provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;
- 13)coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attivita' interessanti il porto;
- 14)esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;
- 15)provvedere a tutto cio' che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'ente.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 21 agosto 1971
