Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Art. 4 — Finanze e patrimonio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 5 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:
- 1)i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;
- 2)i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;
- 3)i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorita' tutorie;
- 4)le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);
- 5)i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonche' le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;
- 6)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
- 7)eventuali contributi da parte dello Stato;
- 8)eventuali contribuzioni degli enti economici ed Istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona. L'ente ha, inoltre, facolta' di riscuotere ed imporre:
- 9)una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
- 10)una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
- 11)i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione. I proventi di cui ai punti 9) 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 5 maggio 1974
