Art. 4 — Finanze e patrimonio
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Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:
- 1)i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;
- 2)i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;
- 3)i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorita' tutorie;
- 4)le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);
- 5)i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonche' le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;
- 6)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
- 7)eventuali contributi da parte dello Stato;
- 8)eventuali contribuzioni degli enti economici ed Istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona. L'ente ha, inoltre, facolta' di riscuotere ed imporre:
- 9)una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge; 3
- 10)una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
- 11)i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione. I proventi di cui ai punti 9) 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117
3Il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173, e' abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell' articolo 2 della L. 47/1974.
Testo in vigore dal 5 maggio 1974 al 22 dicembre 2008
