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Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:

  • 1)i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;
  • 2)i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;
  • 3)i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorita' tutorie;
  • 4)le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);
  • 5)i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonche' le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;
  • 6)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
  • 7)eventuali contributi da parte dello Stato;
  • 8)eventuali contribuzioni degli enti economici ed Istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona. L'ente ha, inoltre, facolta' di riscuotere ed imporre:
  • 9)una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge; 3
  • 10)una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
  • 11)i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione. I proventi di cui ai punti 9) 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117

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Il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 117, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che il punto 9 dell'articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173, e' abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell' articolo 2 della L. 47/1974.

Testo in vigore dal 5 maggio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art4 · fonte su Normattiva