Art. 13 — Revisori dei conti
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Il riscontro della regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'Ente e' effettuata da un Collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile e composto di cinque membri effettivi e due supplenti designati: un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente dal Ministero del tesoro; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero della marina mercantile e gli altri tre membri effettivi, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero delle finanze e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il Collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati. I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di partecipare alle sedute del Comitato direttivo. Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010
