Art. 16 — Norme amministrative e contabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nell'esercizio delle sue attivita' l'Ente deve osservare:
- a)le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonche' di tutte le altre leggi vigenti in materia;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)).
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714)). L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovra' essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sara' devoluta all'apposito fondo "Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1978 al 16 dicembre 2010
