Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 18 — Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali

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Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto, per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art18 · fonte su Normattiva