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Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, puo' in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art19 · fonte su Normattiva