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Il contributo dello Stato, di cui all'art. 4, n. 1, della presente legge, sara' erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste. All'onere relativo di lire 1.500 milioni si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art28 · fonte su Normattiva