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Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi. Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonche' le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente. Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, puo' emettere ordinanze e puo' richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'Amministrazione doganale e ferroviaria. Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del Codice della navigazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art7 · fonte su Normattiva