Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 8 — Consiglio di amministrazione

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Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' cosi' composto:

  • 1)il presidente dell'Ente;
  • 2)il comandante del porto;
  • 3)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • 4)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  • 5)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
  • 6)il capo del compartimento doganale di Trieste;
  • 7)il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;
  • 8)l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;
  • 9)un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;
  • 10)tre rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale;
  • 11)il sindaco di Trieste od un suo delegato;
  • 12)il sindaco di Muggia od un suo delegato;
  • 13)i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato;
  • 14)i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia;
  • 15)due rappresentanti degli industriali;
  • 16)un rappresentante dell'armamento libero;
  • 17)un rappresentante dell'armamento di linea;
  • 18)un rappresentante degli spedizionieri;
  • 19)un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;
  • 20)un rappresentante dei commercianti;
  • 21)due rappresentanti dei lavoratori marittimi;
  • 22)due rappresentanti dei lavoratori portuali;
  • 23)tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative. I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati. I rappresentanti di cui ai numeri da 15 a 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali. Non possono essere nominati ne' designati presidente o componente del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente. Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21, 22 e 23 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 18, 19 e 20. Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione dura quattro anni e puo' essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art8 · fonte del testo