Art. 11 — Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico
Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate dalla presente legge, nonche' quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive. Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori. Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Testo vigente dal 30 maggio 1985
