Art. 12 — Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti
Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro ed all'indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Testo vigente dal 15 aprile 1988
