Art. 19 — Controllo della Corte dei conti
La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato.
Testo vigente dal 30 maggio 1985
