Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 20 — Organizzazione dell'ente

L'ente "Ferrovie dello Stato" deve essere organizzato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:

  • 1)l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente puo' costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e societa' a totale partecipazione pubblica;
  • 2)gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;
  • 3)la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicita' gestionale e l'incremento della produttivita' dell'ente;
  • 4)le relazioni sindacali, oltreche' al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialita' ed essere coerenti con i principi dell'autoregolamentazione della conflittualita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768(in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

Testo vigente dal 14 luglio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 768/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art.6 Cost. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, gli artt.20 e 21 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica.

    Art. 20 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 1 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 2 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art20 · fonte su Normattiva