1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. - Salvo restando il paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 3. - Il Parlamento Europeo, previa raccomandazione del Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. - Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art29 · fonte su Normattiva