Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Art. 4 — Organi dell'ente
Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":
- 1)il presidente;
- 2)il consiglio di amministrazione;
- 3)il collegio dei revisori dei conti;
- 4)il direttore generale.
Testo vigente dal 30 maggio 1985
