Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art5 · fonte su Normattiva