Art. 5 — Il presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 30 maggio 1985
