Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 3 — Poteri del Ministro

Spetta al Ministro dei trasporti:

  • 1)indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;
  • 2)vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;
  • 3)approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;
  • 4)autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a societa' ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);
  • 5)proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
  • 6)promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;
  • 7)esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art3 · fonte su Normattiva