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Spetta al Comitato esecutivo:
- a)curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;
- c)assumere e licenziare il personale;
- d)deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;
- e)esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
