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Spetta al Comitato esecutivo:

  • a)curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;
  • c)assumere e licenziare il personale;
  • d)deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;
  • e)esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art13 · fonte del testo