Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Collegio sindacale e' costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8 della presente legge. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 1962, N. 1357
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art15 · fonte del testo