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Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente. In caso di urgenza, puo' adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'organo competente.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art14 · fonte del testo