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Il Collegio sindacale e' costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8 della presente legge. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
