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Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
- a)dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;
- b)dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
