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Il patrimonio dell'Ente e' costituito:

  • a)dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;
  • b)dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art16 · fonte del testo