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Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art18 · fonte del testo