Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni:
tolto: a) assistenza generica e specialistica, in caso di malattia
tolto: b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;
tolto: c) indennita' di lire 1.000.000 in caso di morte prima del compimento del 65° anno di eta';
tolto: d) sussidi straordinari una tantum, tenute presenti le disponibilita' del Fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 1962, N. 1357
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art2 · fonte del testo