Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Provvedimento abrogato dalla l. 18 agosto 1962, n. 1357.
Abrogato dal 2 ottobre 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso. Per il primo esercizio dell'Ente il contributo e' fissato in lire 1000 mensili. Nel quinquennio successivo, il contributo sara' stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 1962, N. 1357
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art3 · fonte del testo