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L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sugli argomenti indicati all'art. Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessita' o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;91~art6 · fonte del testo