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Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, previa autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, puo' delegare, per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'albo professionale della provincia. Ciascun componente dell'assemblea nazionale non puo' avere che una sola delega.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
