Fanno parte del Collegio sindacale:

  • 1)un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;
  • 2)un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
  • 3)un funzionario del Ministero delle finanze;
  • 4)due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4). I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art14 · fonte del testo