Il Collegio dei sindaci e' composto:

  • 1)da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;
  • 2)da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio dei sindaci e' presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consultivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo. Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio e' sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art17 · fonte del testo