[1]Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, e' costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:
- a)uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b)uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- c)tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma lettera c).
[2]Il Collegio sindacale, che e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformita' delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 30 novembre 1960
