Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 2000 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal dlgs. 23 maggio 2000, n. 164.
Abrogato dal 21 giugno 2000
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Articolo abrogato dal dlgs. 23 maggio 2000, n. 164.
Abrogato dal 21 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1953 al 21 giugno 2000. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle societa' di cui all'art. 3 sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio. Su richiesta dell'Ente o delle societa' di cui all'art. 3, a se vi sia urgenza, il Ministro per l'industria e commercio puo' ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennita' e disporne il deposito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DLGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art23 · fonte del testo