Art. 8
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1955 al 1 gennaio 2002. 217 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Tutte le opere da eseguire per l'attuazione della presente legge, in conformita' dei relativi progetti, approvati dopo la prescritta istruttoria, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge. Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali allo scopo di determinare le indennita' spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di cui alla presente legge, equivalgono alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso agli interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda suddetta. Il prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani gia' pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge predetta, emana le ordinanze di deposito previste dall'art. 48 della legge stessa, o promuove dalla competente autorita' giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686. Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorita' giudiziaria, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale, anche per tutto il resto, rimane ferma ed invariata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art8 · fonte del testo